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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15

NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016

Art. 10
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Le Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996 o che ricomprendano Comuni istituiti a seguito di fusione possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, indispensabili per l'accesso ai contributi, anche qualora i suddetti Comuni non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. Tali disposizioni si applicano dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo Comune.
4 ter. Il Programma di riordino territoriale può altresì prevedere che siano finanziate le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora il Comune derivato da una fusione vi partecipi conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo mandato dalla sua istituzione.
4 quater. Le Unioni ricomprendenti Comuni provvisoriamente retti da un Commissario straordinario o da una Commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora gli stessi non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. ".

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