LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15
NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016
Art. 4
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1996
1.
Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1996, dopo le parole
"così come individuate dalla presente legge"
sono aggiunte le seguenti: "In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 bis, commi da 4 a 10.".