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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15

NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016

Art. 5
1.
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dai seguenti:
"5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche, o referendum nazionali, o altri referendum regionali abrogativi, il procedimento prosegue, ma il Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno un mese e non oltre tre; il Presidente ha altresì facoltà di modificare la data affinché la consultazione per il referendum consultivo territoriale sia contestuale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali. In tali casi restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione, siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati al referendum consultivo territoriale.
5 bis. Il Presidente della Regione, che si accinge ad adottare il decreto di indizione del referendum consultivo territoriale, nel caso in cui siano già stati indetti referendum nazionali o elezioni politiche o altri referendum regionali abrogativi, ha la facoltà di disporre con proprio decreto che la consultazione sul referendum consultivo territoriale sia contestuale alle consultazioni nazionali o agli altri referendum regionali, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali, fissando la relativa data anche in deroga all'articolo 12, comma 3, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. ".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti referendari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Dopo il comma 9 bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 sono inseriti i seguenti:
"9 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.
9 quater. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere immediatamente all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:
a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto contrario;
b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei Comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;
c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto favorevole.
9 quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9 quater l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'articolo 13 comma 2 per la deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione del suddetto parere o fino alla scadenza del sessantesimo giorno.
9 sexies. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9 quater i Consigli comunali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri presenti. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.
9 septies. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9 quater i Consigli comunali si esprimono mediante deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano solo ai nuovi procedimenti legislativi per i quali i progetti di legge siano presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

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