LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15
NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016
Art. 7
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996
1.
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996 la parola
"territoriale"
è sostituita dalla seguente: "urbanistica".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996 è aggiunto il seguente:
"4 bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti Comuni siano stati elaborati in forma associata e presentino contenuti omogenei, la loro unificazione testuale e cartografica effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio è da intendersi quale mera operazione materiale che non costituisce variante ai sensi della legislazione urbanistica.".