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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15

NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016

Art. 9
1.
Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 21 bis
Osservatorio regionale delle Unioni
1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato, anche attraverso le Unioni di Comuni, delle funzioni di cui all'articolo 7, nei diversi settori amministrativi di competenza regionale nonché il concreto impatto del processo associativo sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l'Osservatorio regionale delle Unioni di cui fanno parte funzionari delle Unioni dell'articolo 19, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli Enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto:
a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;
b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;
c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e delle Unioni di Comuni.".

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