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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 13
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
"h) Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge n. 752 del 1985 Sito esterno, e sentita la Consulta di cui all'articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.".
3.
Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
"4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla legge n. 752 del 1985 Sito esterno, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate.".

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