LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016
Art. 3
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Al comma 01 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola
"adottati"
è sostituita dalla seguente:
"riconosciuti"
e dopo le parole
"a livello"
è inserita la seguente:
"europeo,".
2.
Il comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
1.
Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'
articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752
(Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.".
(Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.".
3.
Al comma 2 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il punto 4.3 della lettera a) le parole
"È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'
articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752
(Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo)."
sono sostituite dalle seguenti:
(Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo)."
"È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento, di piantine tartufigene nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
4.
Il comma 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
5.
Al comma 3 bis dell'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"La Provincia ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge,"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all'articolo 30,".
6.
Al comma 3 ter dell'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo di cui al successivo art. 30"
sono sostituite dalle seguenti:
"la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'articolo 30".
