LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016
Art. 9
Sostituzione dell'
articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
L'
articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Commissione d'esame
1.
La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.
2.
La Commissione d'esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.
3.
La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.
4.
Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.".
"Art. 9
Commissione d'esame
1.
La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.
2.
La Commissione d'esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.
3.
La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.
4.
Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.".
