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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla seguente:
"Regione".
2.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"Provincia nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica."
sono sostituite dalle seguenti:
"Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta Regionale.".
3.
Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"Le Province"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione"
e la parola
"possono"
è sostituita dalla seguente:
"può"
e la parola
"precedente"
è sostituita dal numero
"3".
4.
Al termine del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti:
"I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.".

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