LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18
TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 326 del 28 ottobre 2016
Art. 10
Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore
1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni degli imprenditori e di categoria e le cooperative sociali affinché si impegnino ad adottare interventi orientati ad ostacolare la nascita, la diffusione e lo sviluppo della criminalità mafiosa ed economica e dei fenomeni corruttivi. Tali accordi sono finalizzati anche alla specifica attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b).
2. La Regione persegue l'obiettivo di rafforzare la cultura della legalità nelle realtà lavorative anche con il coinvolgimento delle università mediante la Conferenza Regione-università ai sensi dell'articolo 16, comma 2.