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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 326 del 28 ottobre 2016

Art. 4
Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile
1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità della presente legge le attività della Consulta sono volte in particolare a coadiuvare la Giunta regionale nelle politiche relative ai settori di cui al titolo III.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dall'assessore regionale competente per materia, dal Presidente dell'Assemblea legislativa e dai capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla corruzione. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
3. La Consulta è articolata in sezioni tematiche che sono presiedute dall'assessore regionale competente per materia e sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori di riferimento nonché da ulteriori esperti e rappresentanti di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le sezioni tematiche formulano valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta di propria iniziativa o su richiesta di questa.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La Consulta è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico e organizzativo.

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