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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 326 del 28 ottobre 2016

Capo I
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 13
Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e ai fenomeni corruttivi. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi dei professionisti.
2. La Regione promuove accordi e protocolli fra istituzioni, enti e rappresentanze economiche e dei lavoratori, finalizzate all'adozione di buone pratiche, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio d'infiltrazione mafiosa e corruttiva e di comportamenti irregolari e illegali.
Art. 14
Rating di legalità e Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici
1. Al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici, la Regione promuove e valorizza, come elemento di crescita responsabile dell'impresa e come valore sociale, l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali:
a) dando valore al rating di legalità delle imprese previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno), anche attraverso la previsione nei bandi per la concessione di benefici economici di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto medesimo;
b) diffondendo la Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese adottata dalla Regione medesima in attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 681, da parte delle imprese beneficiarie di finanziamenti regionali.
2. La Regione assicura l'applicazione dei principi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 attraverso l'attuazione dell'articolo 83 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014).
3. La Regione istituisce l'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, di cui all'articolo 34; essa, inoltre, prevede l'adozione di elenchi di merito anche per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio d'infiltrazioni della criminalità organizzata, individuati dalla Giunta regionale su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, previa stipulazione di accordi con l'Autorità nazionale anticorruzione per l'accesso alle relative banche dati atte a certificare i requisiti utili all'iscrizione.
4. Nell'elenco di merito di cui al comma 3 sono iscritte, a fronte di semplice domanda, le imprese già in possesso del rating di legalità rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57.
5. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità d'iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco di cui al comma 3, nonché i casi in cui l'iscrizione nell'elenco sostituisce, in tutto o in parte, l'attestazione del possesso di requisiti di idoneità degli operatori economici.
6. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità definite ai sensi dei commi 4 e 5 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei contratti, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi; i soggetti iscritti si impegnano contestualmente a garantire la formale applicazione e il sostanziale rispetto per i propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti territoriali di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La cancellazione dagli elenchi è subordinata alla verifica della gravità delle eventuali inadempienze, secondo le modalità definite nell'atto di Giunta di cui al comma 5.
7. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
8. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale, con fatturato inferiore a due milioni di euro. Gli accordi potranno altresì prevedere ambiti di collaborazione per il raccordo con gli elenchi di merito istituiti dalla Regione.
9. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.
Art. 15
Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche
1. La Regione promuove, anche ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:
a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione;
b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Sito esterno (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
c) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
d) la tutela dei pubblici dipendenti che denuncino condotte illecite ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. Per le finalità del comma 2 la Regione, in correlazione con le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, promuove la costituzione di una Rete per l'integrità e la trasparenza quale sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e i responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non appartenenti al Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale n. 43 del 2001 al fine di:
a) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione e programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.
Art. 16
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1;
b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime.
2. La Regione promuove l'attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con la Conferenza Regione-università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui ai commi 1 e 2 mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 17
Interventi per la prevenzione dell'usura
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni tra gli istituti di credito e le associazioni e le fondazioni interessate.
2. La Regione sperimenta, nell'ambito del programma triennale per le attività produttive, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.
3. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;
d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 Sito esterno (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 Sito esterno (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.
Art. 18
Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico
1. Al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), promuove:
a) la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri anti-usura per prevenire fenomeni di ricorso all'usura o sostenere chi ne è vittima;
c) l'assunzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e d'individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, definiti dagli articoli 1, comma 2 e 6, commi 3 bis e 3 ter della legge regionale n. 5 del 2013.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2013.

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