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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 326 del 28 ottobre 2016

Capo V
Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale
Art. 41
Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie
1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10 per cento rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.
3. Il Comune o l'Unione di comuni competente, anche su segnalazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:
a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;
b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 la Regione procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 14.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991 e alle concessioni di minerali solidi di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). Per l'attuazione del presente articolo la Regione emana direttive operative e indirizzi agli enti competenti in materia di attività estrattive.
Art. 42
Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale
1. La Regione stipula protocolli d'intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale con particolare attenzione a settori a rischio quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della banca dati unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

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