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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Capo II
Edilizia e costruzioni
Art. 27
Oggetto
1. Le disposizioni del presente capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
Art. 28
Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro
1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità d'inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
4. La Regione, mediante il comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Art. 29
Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni opera quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
2. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 24 della presente legge e dalla legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente. Essa formula valutazioni, osservazioni e proposte alla consulta di cui all'articolo 4 di propria iniziativa o su richiesta di questa. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni della consulta di cui all'articolo 4 in cui vengono trattate questioni relative alla legalità nel settore edile e delle costruzioni.
3. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
c) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
d) da tre componenti effettivi, designati congiuntamente dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;
4. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni dura in carica tre anni e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le proposte della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni sono adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo.
5. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni può trasmettere, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
Art. 30
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile
1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la Consulta di cui all'articolo 29. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati e applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e l'elaborazione, anche ai fini degli articoli 24 e 31, delle informazioni relative alle violazioni accertate.
Art. 31
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, in riferimento ai lavori di cui al presente capo, provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 32
Efficacia dei titoli abilitativi
1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.
2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 18, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.
4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.
5. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della presente legge, stabilisce i casi in cui l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno è accertata attraverso la consultazione degli elenchi di merito.
Art. 33
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.
Art. 34
Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni
1. La Regione, con proprio atto, istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, in coerenza con le finalità e secondo le modalità definite all'articolo 14.

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