Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

Capo II
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 19
Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.
Art. 20
Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale
1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.
Art. 21
Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati
1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'articolo 4, istituisce un'apposita sezione con funzioni di tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
2. Il tavolo svolge i seguenti compiti:
a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;
b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
1) meccanismi d'intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine d'incrementarne, se possibile, la redditività e per agevolarne l'eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e pesi;
2) meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate;
c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti nonché proporre ogni altra azione utile a una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), numero 2) il tavolo opera per:
a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti d'imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
b) promuovere la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende;
e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con:
1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;
2) le associazioni dei manager pubblici e privati;
3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
Art. 22
Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 Sito esterno (Misure contro la tratta di persone).
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime innocenti dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.
3. La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
4. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.
5. Per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.
Art. 23
Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket
1. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.

Espandi Indice