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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Capo III
Autotrasporto e facchinaggio
Art. 35
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per "autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto per esigenze proprie;
c) per "attività di facchinaggio" si intendono tutte quelle attività previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante: "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 Sito esterno") e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.
Art. 36
Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
1. Gli operatori economici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b) devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Gli operatori economici di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), quando previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui all'articolo 35 operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.
Art. 37
Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo
1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, opera in particolare per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;
b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:
1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;
2) alla violazione degli istituti contrattuali;
3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;
5) a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
Art. 38
Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio
1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza di contrasto agli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.
2. Le tabelle hanno valore indicativo. La loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d'illegalità.

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