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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Capo IV
Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura
Art. 39
Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo
1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.
2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, promuove:
a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa nonché la regolarità contributiva;
b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;
c) gli osservatori locali e indagini economiche sulle attività.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e all'elaborazione dei dati del Registro delle imprese.
Art. 40
Collaborazione per il contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 Sito esterno. Alle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità la Regione può riconoscere meccanismi premiali da introdurre nei bandi per la concessione di contributi regionali. La Regione, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del lavoro agricolo di qualità e dalle imprese ad essa aderenti.
4. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sostengono, in particolare, iniziative volte a favorire le politiche attive del lavoro, il contrasto all'intermediazione illegale di manodopera, al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, nonché l'organizzazione e la gestione della manodopera stagionale e l'assistenza dei lavoratori anche stranieri.

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