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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Art. 3

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Piano integrato delle azioni
1. La Giunta Regionale predispone ogni due anni un piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione. Il piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 4 e delle analisi svolte mediante l'osservatorio di cui all'articolo 5.
2. Il piano integrato delle attività è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della competente commissione assembleare.
3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.

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