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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Art. 42
Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale
1. La Regione stipula protocolli d'intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale con particolare attenzione a settori a rischio quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della banca dati unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

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