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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 15
Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 22.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.

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