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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 16
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'articolo 31;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 Sito esterno (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.

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