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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 17
Accreditamento e sistema di valutazione della qualità
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.
3. L'accreditamento è concesso dal comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'articolo 22.

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