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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 23
Compiti della commissione tecnica distrettuale
1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

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