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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 24
Caratteristiche generali dell'area
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 4.

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