LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016
Art. 28
Personale
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015
, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.

2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.