Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 34
Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.

Espandi Indice