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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 35
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;
b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;
c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;
d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi;
e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'articolo 6;
f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;
g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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