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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17, convenzionati con i comuni;
d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

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