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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione
Espandere area cap2 Capo II - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi
Espandere area cap3 Capo III - Caratteristiche generali dell'area e della struttura
Espandere area cap4 Capo IV - Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico
Espandere area cap5 Capo V - Norme finanziarie, transitorie e finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione
Art. 1
Finalità e modalità attuative
1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.
3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.
Art. 2
Nido d'infanzia
1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
Art. 3
Servizi educativi integrativi al nido
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
a) spazio bambini;
b) centro per bambini e famiglie;
c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;
d) servizi sperimentali.
2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.
Art. 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 Sito esterno (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.
Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17, convenzionati con i comuni;
d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Art. 6
Accesso ai servizi e contribuzione ai costi
1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità.
2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto.
3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
4. Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.
5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione.
3. I comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma 2.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.
Art. 10
Funzioni della Regione
1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge, che riguardino anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'articolo 6, comma 5, lettera b).
3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:
a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all'articolo 13, comma 2;
b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di enti locali e loro forme associative di cui all'articolo13, comma 1.
4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.
Art. 11
Funzioni dei comuni
1. I comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi di cui all'articolo 9;
b) concedono l'accreditamento;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;
f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;
h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.
Art. 12
Compiti delle aziende unità sanitarie locali
1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.
Art. 13
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse:
a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
b) ai comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.
2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini stabiliti dal comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 14
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.
Capo II
Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi
Art. 15
Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 22.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.
Art. 16
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'articolo 31;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 Sito esterno (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.
Art. 17
Accreditamento e sistema di valutazione della qualità
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.
3. L'accreditamento è concesso dal comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'articolo 22.
Art. 18
Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento
1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'articolo 8;
c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'articolo 32;
d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di verifica e controllo del sistema;
e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'articolo 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.
Art. 19
Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia
1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
Art. 20
Vigilanza e sanzioni
1. Il comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al comune.
Art. 21
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.
Art. 22
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa, con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
Art. 23
Compiti della commissione tecnica distrettuale
1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.
Capo III
Caratteristiche generali dell'area e della struttura
Art. 24
Caratteristiche generali dell'area
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 25
Integrazione tra servizi
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.
Art. 26
Criteri per la progettazione delle strutture
1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale e negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art. 27
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
Capo IV
Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico
Art. 28
Personale
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015 Sito esterno, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.
2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.
Art. 29
Compiti del personale
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Art. 30
Collegialità e lavoro di gruppo
1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.
Art.31
Rapporto numerico tra personale e bambini
1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:
a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi;
b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;
c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;
d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.
Art. 32
Coordinatori pedagogici
1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell'art 1, comma 4.
2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
Art. 33
Coordinamenti pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.
3. La direttiva di cui all'articolo1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.
4. I comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.
Art. 34
Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.
Art. 35
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;
b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;
c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;
d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi;
e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'articolo 6;
f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;
g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Capo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 36
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge n. 107 del 2015 Sito esterno.
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.
2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).
3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.
4. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.
5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale sull'accreditamento, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'articolo 5 lettere a) e b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all'articolo 5, lettere c) e d), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b).
7. Il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016 - 2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2.
Art. 38
Art. 39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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