LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 20
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N 15 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETÀ FIERISTICHE REGIONALI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 352 del 25 novembre 2016
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008
1.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:
"2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:
a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;
b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;
c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso l'integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;
d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;
e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;
f) sostenere progetti e società delle società fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2000, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale;
g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali."
2.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008 è sostituito dal seguente:
"3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00."
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2016 la Regione fa fronte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a valere sulla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2016.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.