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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 20

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N 15 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETÀ FIERISTICHE REGIONALI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:
"2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:
a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;
b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;
c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso l'integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;
d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;
e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;
f) sostenere progetti e società delle società fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2000, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale;
g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali."
2.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008 è sostituito dal seguente:
"3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00."
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, per l'importo di euro 5.000.000,00, la Regione fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, del bilancio di previsione 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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