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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 21

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 353 del 25 novembre 2016

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finanziario 2016.
Art. 2
1.
La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) è sostituita dalla seguente:
"Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie".
2.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 è sostituito dal seguente:
"1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)).".
3.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 è sostituito dal seguente:
"2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.".
Art. 3
1. La Regione concorre alle spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 40, comma 1, sulla base di convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa a seguito del processo di riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione è autorizzata a trasferire alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, sulla base di convenzioni, le risorse necessarie per far fronte alle spese di funzionamento connesse alla permanenza di personale regionale nelle sedi provinciali, nelle more del subentro della Regione nei contratti e oneri relativi a beni, servizi e forniture, ovvero per far fronte alle spese di funzionamento sostenute da tali Enti per il personale regionale distaccato. Qualora funzioni regionali già svolte in forza di delega o convenzione dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province siano state, nel corso dell'anno 2016, svolte dalle Unioni di Comuni, il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese di funzionamento è assegnato direttamente alle Unioni medesime.
3. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato "Variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018".
Art. 4
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 22 ter della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:
"4 bis. Nei casi in cui l'assegnazione temporanea di risorse professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attività di rilevante interesse culturale per il territorio, il limite temporale di cui ai commi precedenti può essere derogato, previa convenzione con gli Enti di destinazione del personale.".
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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