LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 21
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
BOLLETTINO UFFICIALE n. 353 del 25 novembre 2016
Art. 4
Modifiche all'articolo 22 ter della legge regionale n. 43 del 2001
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 22 ter della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:
"4 bis. Nei casi in cui l'assegnazione temporanea di risorse professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attività di rilevante interesse culturale per il territorio, il limite temporale di cui ai commi precedenti può essere derogato, previa convenzione con gli Enti di destinazione del personale.".