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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 9
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale del 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche), è inserito il seguente:
"3 bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".

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