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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016

Art. 12
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000 e disposizione transitoria
1.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a venti anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello dell'interesse legale.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000, è inserito il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per autorizzare una rateizzazione con durata superiore ai venti anni, sino ad un massimo di trenta, nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un soggetto pubblico e i beni siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di scopi istituzionali, impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.".
3. Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.

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