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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016

Art. 2
1.
Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"4. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili e immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione dello stato patrimoniale.".
2.
La lettera f) del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituita dalla seguente:
"f) il valore calcolato in base al disposto di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno);".
3. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

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