LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Il comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è sostituito dal seguente:
"5 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili nonché i criteri di trasparenza di cui all'articolo 15."
2.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti:
"5 ter. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione assembleare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione.
5 quater. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
5 quinquies. Degli indirizzi e del programma di cui al comma 5 bis e del piano di cui al comma 5 ter, viene data informazione all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN). L'IBACN entro sessanta giorni può esprimere il proprio parere in merito ai beni culturali e ambientali; decorso invano tale termine, il parere si dà per acquisito."