LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
L'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Forme di pubblicità
1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di trasparenza cui attenersi:
a) nella gestione dei beni immobili;
b) nell'autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti con un'area di proprietà regionale;
c) nella concessione di aree o beni per l'installazione di impianti di telefonia mobile ed altre nuove tecnologie.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire le modalità della pubblicizzazione prevista dagli articoli 7 e 11.
3. Delle previsioni di cui al presente articolo, così come all'inventario dei beni regionali di cui all'articolo 3, è altresì data pubblicità in apposita sezione del portale istituzionale dell'ente.".