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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016

Art. 11
1.
L'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Forme di pubblicità
1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di trasparenza cui attenersi:
a) nella gestione dei beni immobili;
b) nell'autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti con un'area di proprietà regionale;
c) nella concessione di aree o beni per l'installazione di impianti di telefonia mobile ed altre nuove tecnologie.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire le modalità della pubblicizzazione prevista dagli articoli 7 e 11.
3. Delle previsioni di cui al presente articolo, così come all'inventario dei beni regionali di cui all'articolo 3, è altresì data pubblicità in apposita sezione del portale istituzionale dell'ente.".

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