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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016

Art. 4
1.
Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalità di cui al comma 3, può essere concesso anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purché iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 e dall'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I beni concessi ai sensi dei commi 3 e 4 non possono essere oggetto di sub locazione.".

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