LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente:
"1 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata a enti locali, con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene, per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e della redazione di un piano di utilizzo in cui sono evidenziate, oltreché l'uso per il quale il bene viene affidato e la durata dell'affidamento in gestione, anche le risorse economiche per gli eventuali investimenti.".