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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016

Art. 8
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 Sito esterno. Dell'acquisto viene data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale della Regione.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può accettare donazioni qualora ne derivi un vantaggio funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso in cui la donazione sia vincolata ad una determinata finalità, il bene può essere accettato solo qualora la stessa sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione.".

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