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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 23

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIRABELLO E SANT'AGOSTINO NELLA PROVINCIA DI FERRARA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 377 del 19 dicembre 2016

Art. 4
Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi, al numero dei Comuni e al volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di Terre del Reno un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 180.000 euro all'anno.
3. Al Comune di Terre del Reno viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, pari a 150.000 euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Terre del Reno:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;
b) è equiparato ad un'Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. Al Comune di Terre del Reno, in quanto istituito per fusione, si applica l'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 1, comma 728, della legge suddetta.

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