LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 23
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIRABELLO E SANT'AGOSTINO NELLA PROVINCIA DI FERRARA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 377 del 19 dicembre 2016
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 3 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).