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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2017

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

Art. 6
Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo
1. L'accesso al reddito di solidarietà deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'articolo 3, nonché dal referente del Servizio sociale territoriale dei Comuni competenti e, in caso di inserimento lavorativo, anche dal Centro per l'impiego.
2. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è finalizzato al superamento della condizione di povertà ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.
3. Nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, secondo le previsioni di cui all'articolo 7.
4. Tra le misure e gli impegni di cui al comma 3 assumono rilievo:
a) incontri programmati con il Servizio sociale territoriale;
b) frequenza scolastica o di percorsi di orientamento e formazione professionale;
c) progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro;
d) disponibilità all'accettazione di offerte di lavoro;
e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute;
f) attività di mantenimento e cura dell'alloggio;
g) percorsi a garanzia dell'educazione ed integrazione dei minori.
5. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo individua altresì le cause di decadenza dalla misura.

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