LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza
1. Il rappresentante del nucleo familiare beneficiario del reddito di solidarietà, individuato nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni dove ha presentato domanda ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, della composizione del nucleo familiare, cosi come ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8. In caso di mancata comunicazione opera la decadenza dalla misura.
2. Il nucleo familiare beneficiario decade inoltre dal diritto di fruizione del reddito di solidarietà al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
b) mancato rispetto degli impegni specificamente assunti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
c) comportamenti, da parte dei componenti del nucleo familiare, inconciliabili con il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, come disciplinati nel regolamento di cui all'articolo 8.
3. È affidato al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza.
4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza di cui ai commi 1 e 2, si attiva secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8.