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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2017
2. Testo Originale19/12/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 08/06/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

L.R. 8 giugno 2018, n. 7

Art. 10
Monitoraggio e clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale del reddito di solidarietà rispetto agli obiettivi fissati nell'articolo 1, comma 2.
2. A tal fine la Giunta, entro quattordici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge. Successivamente, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che, sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi, fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) tipologia dei beneficiari del reddito di solidarietà ed entità dei benefici erogati, comprensiva dei casi di sospensione e decadenza;
b) tipologia delle specifiche misure di sostegno attivate e degli impegni assunti dai beneficiari nell'ambito dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
c) grado di copertura dell'accesso al reddito di solidarietà e ai progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, sia rispetto alle richieste ricevute, sia rispetto ai potenziali destinatari;
d) l'ammontare complessivo delle risorse regionali impiegate e la loro ripartizione in relazione alle diverse tipologie di intervento;
e) eventuali criticità emerse sia in termini di programmazione e realizzazione degli interventi sia in termini di miglioramento dell'efficacia degli stessi ed eventuali conseguenti proposte di modifica normativa;
f) dettaglio territoriale che abiliti ad una lettura dei dati dal punto di vista geografico, almeno fino al livello territoriale distrettuale.
3. La competente commissione assembleare formula valutazioni da trasmettere alla Giunta regionale, in merito al rapporto sullo stato di attuazione della legge presentato dalla Giunta.
4. La Regione, al fine di verificare l'efficacia della presente legge nel favorire l'inclusione sociale e l'attivazione lavorativa dei nuclei beneficiari, promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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