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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016

Art. 15
1.
Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"4. Al presidente dell'Osservatorio è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio della carica pari a 7.200 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Al presidente onorario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Ai componenti dell'Osservatorio è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:
"4 bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.".

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