LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016
Art. 21
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e dei cartellini"
sono soppresse.2.
Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.".