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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016

Art. 24
1.
Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:
a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.".
2. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono abrogate.
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è abrogata.

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