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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016

Art. 28
1.
L'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali)) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, per l'importo di euro 5.000.000,00, la Regione fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, del bilancio di previsione 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.".

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